Responsabilità del Ginecologo
I professionisti dello SPORTELLO NAZIONALE MALASANITA' hanno maturato una grande esperienza nell'ambito dei danni ginecologici e da parto (tra i quali rientrano anche i danni da morte del feto) e collaborano con i migliori medici - legali e medici specialisti nella materia.
I casi di responsabilità del ginecologo ostetrico hanno registrato negli ultimi anni un notevole aumento, sia in termini numerici che per quanto riguarda il quantum delle pretese risarcitorie. Il ginecologo ostetrico risponde per tutti i danni arrecati alla madre e al bambino, attribuibili ad un suo colposo comportamento.
I rischi della specializzazione medica di ginecologia-ostetricia sono molti ampi e possono, in via di approssimazione, essere raggruppati in tre aree.
1. Il rischio di arrecare danno alla salute della gestante a causa di terapie o manovre inidonee o errate, sia durante la gestazione che durante il parto. In questo gruppo rientra anche il danno da procurata incapacità di procreare.
2. Il rischio di arrecare danno alla salute del nascituro, a causa di imprudenza, negligenza o imperizia durante la gestazione o al momento del parto.
3. Il rischio di causare direttamente (attraverso la negligente esecuzione di un intervento di interruzione di gravidanza) o indirettamente (non rilevando e, quindi, non segnalando alla madre le malformazioni del feto, si da impedire il diritto di aborto) una nascita indesiderata.
I casi di nascita di un bambino malformato sollevano non poche problematiche dai risvolti non solo giuridici ma anche etici, correlati al riconoscimento o no di un diritto di nascere sani o di non nascere affatto.
Sotto questo profilo il medico, che non va dimenticato, non è responsabile per le malformazioni, lo è invece per non avere diagnosticato una malformazione del feto e per non avere informato correttamente la madre. Questa, quindi, viene ad essere ingiustamente privata dei necessari elementi di valutazione per decidere consapevolmente se portare avanti la gravidanza o interromperla.
La madre (e, per Lei, il legale incaricato) dovrà provare che, se fosse stata informata delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidanza. E' ammessa qualsiasi tipo di prova, ma non va dimenticato che, ai sensi della Legge 194/1978, l’interruzione della gravidanza sia finalizzata ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine). In quest'ultimo caso occorre anche che sia esclusa la possibilità di vita autonoma del feto nel momento in cui il medico ha mancato di tenere il comportamento che da lui si attendeva.
La Cassazione è del parere che il Giudice possa ritenere corrispondente a regolarità causale il fatto che la donna interrompa la gravidanza se a conoscenza delle malformazioni. Al riguardo, la stessa richiesta della donna di compiere esami diretti ad accertare eventuali anomalie, deve far supporre che la stessa non continuerebbe la gravidanza in caso di riscontro positivo.
Il diritto al risarcimento del danno spetta alla madre, al padre ed ai fratelli. Recentemente, è stato riconosciuto anche in capo al concepito (subordinatamente all’evento nascita) con riferimento ai danni subiti durante la gestazione, anche se la questione è estremamente controversa.
Il danno risarcibile sarà costituito dal danno emergente (spese mediche già affrontate e da affrontare in futuro) e lucro cessante (derivante dal fatto che la necessità di accudire un figlio invalido determina inevitabilmente una riduzione del tempo da dedicare all'attività professionale e alla vita di relazione con conseguente riduzione del reddito lavorativo); dal danno biologico da invalidità parziale temporanea (in quanto la gravidanza, pur essendo un procedimento fisiologico normale, se causata da un terzo contro la volontà della donna integra una lesione personale) e dalla diminuita vita di relazione, nonché dal danno morale.
Da ultimo, la cassazione ha riconosciuto un vero e proprio danno da nascita indesiderata, consistente nel trauma subito dai genitori che, privi di preparazione psicologica, si sono trovati di fronte ad una realtà obiettivamente difficile, quale è quella di un figlio menomato, in grado di condizionare fortemente la vita familiare e che avrebbe potuto essere scongiurata da una corretta diagnosi.
Si tratta di una materia estremamente complicata che richiede molti anni di studio e di approfondimento e nella quale, invece, si assiste a molta improvvisazione.
Lo SPORTELLO NAZIONALE MALASANITA' mette a disposizione i propri professionisti, con una trentennale esperienza nella materia e i migliori specialisti per evidenziare la responsabilità dei medici coinvolti ed ottenere il giusto risarcimento del danno.
Contatta subito lo SPORTELLO MALASANITA' al nr. verde 800 035 114 oppure compila il modulo nella pagina.