Ricevute la relazione e la documentazione medica, il legale, il
medico specialista ed il medico legale incaricati dallo SPORTELLO, studiano il
caso.
Spesso la documentazione è composta da migliaia di pagine di
cartelle cliniche: per questo motivo l’Istituto Medico Legale che collabora con
lo SPORTELLO chiede che i documenti siano scansionati nel verso della lettura.
Questa attività viene generalmente svolta in 30 giorni, salvo che
per i casi più complicati, nei quali soprattutto il medico specialista può
avere bisogno di più tempo.
Nello studio del caso viene, sempre, fatto riferimento alla
letteratura ed alle linee guida del settore.
Se il parere è negativo, viene redatta una pre perizia, nella
quale vengono indicati i motivi per i quali no si ritiene di procedere.
Nei casi in cui la duplice valutazione sia positiva, lo SPORTELLO
accetta il caso e procede con la redazione e sottoscrizione di un accordo
scritto con il cliente, nel quale viene indicato che tutte le spese saranno a carico dello SPORTELLO.
Il Legale incaricato procede poi alla esatta identificazione dei
responsabili, effettuando visure camerali delle strutture private coinvolte e
svolgendo ricerche per identificare l'Ordine dei Medici presso il quale i
responsabili risultano essere iscritti.
Queste ricerche consentono di individuare esattamente i soggetti
fisici o giuridici con cui si ha a che fare e permettono, anche, di appurare
l'esistenza di indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) che
renderanno più sicure ed immediate le future comunicazioni e notifiche.
REDAZIONE PERIZIA
A fronte di una valutazione positiva, il medico specialista e il
medico-legale redigeranno una perizia di parte, specialistica e medico-legale.
La professionalità dei medici specialisti è fondamentale in questa
fase perché tutte le iniziative legali si fonderanno su quanto i nostri
specialisti assumeranno nella loro perizia.
I medici che collaborano con lo SPORTELLO sono tutti professori o ricercatori universitari che da tanti anni svolgono l’attività di
periti di parte e/o di Tribunale.
REDAZIONE LETTERA DI DIFFIDA E MESSA IN MORA,
TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE
Ricevuta la perizia da parte dello specialista, il legale
incaricato redige e firma la lettera di diffida (richiesta danni) e la invia al
responsabile.
Si tratta, in genere, del primo atto ufficiale posto in essere
dallo SPORTELLO ed ha lo scopo di mettere in mora il medico e/o la struttura
pubblica o privata e interrompere in tal modo i termini della prescrizione.
Ricevuta la lettera i responsabili potrebbero non rispondere,
oppure riscontrare la richiesta negando la propria responsabilità o comunicando
il nominativo della compagnia di assicurazioni presso la quale hanno stipulato
una polizza di responsabilità civile, per i danni arrecati a terzi; oppure
potrebbero comunicare di non avere in essere una polizza assicurativa, ma di
gestire quindi in proprio vertenze e risarcimenti.
Se i responsabili sono assicurati, il legale instaura con
l'assicurazione una trattativa che, nei casi in cui va a buon fine, consente di
ottenere in tempi brevi il risarcimento.
Quando gli
enti o le strutture sono in autoassicurazione (cioè rispondono in proprio dei
danni arrecati), il legale instaura la trattativa con il legale o il
responsabile dell'ente o della struttura, verificando la possibilità di una
definizione transattiva.
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.
In tutti i casi in cui l'attività stragiudiziale non ha successo
(spesso i responsabili negano persino l'evidenza), sarà necessario redigere e
depositare un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo in funzione
conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis cpc. presso
il Tribunale competente.
In questa materia, il Tribunale competente è quello di residenza o
domicilio dei responsabili (che è anche il luogo dove è sorta l'obbligazione);
tuttavia, se i responsabili sono soggetti privati, è competente anche il luogo
di residenza del danneggiato (Foro del Consumatore).
Il procedimento ex art. 696 bis cpc è un procedimento giudiziale
molto veloce, che prevede una sola udienza per il giuramento del collegio dei
CTU (specialista e medico-legale) in quasi tutti i Tribunali Italiani.
Il CTU comunicherà la data nella quale, alla presenza degli
specialisti di tutte le parti, visiterà il cliente, al fine di redigere e
depositare un proprio elaborato peritale.
Questo procedimento, infatti, termina con il deposito di una
consulenza tecnica "super partes" redatta dai consulenti medici del
giudice (C.T.U.).
In altri Tribunali, come per esempio il Tribunale
di Roma, la prima udienza è spesso (ma non sempre, in
quanto dipende dal Giudice designato) riservata alla comparizione delle parti.
In questo caso, il collegio dei CTU viene convocato per la seconda udienza per
il giuramento ed il conferimento dell'incarico, mentre la terza udienza è
finalizzata a verificare che i consulenti del Giudice abbiano depositato la
propria perizia nei termini indicati dal Giudice medesimo.
DEFINIZIONE CON TRANSAZIONE O PROCEDIMENTO 281 DECIES
CPC (ex 702 BIS CPC)
Quando l'esito è positivo e la perizia individua il nesso di
causalità tra l'errore
medico e il danno (decesso o
lesione/invalidità), ci sono ottime probabilità di giungere ad una transazione
con la struttura ospedaliera o l'assicurazione della stessa.
Nelle ipotesi in cui, invece, non si giunga alla predetta transazione
(o la struttura sia in auto-assicurazione e cioè non assicurata) si procederà
con un giudizio ex art. 281 decies cpc (ex art. 702 bis) (molto
veloce e consistente, generalmente, in una sola udienza) o con un giudizio
ordinario, nei quali verrà acquisita la CTU espletata.